L’introduzione, la reintroduzione e il ripopolamento di specie animali rientrano nelle competenze esclusive dello Stato in materia di ambiente. Non spetta alla Regione stabilire che le specie ittiche carpa (Cyprinus carpio), pesce gatto (Ictalurus melas), trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e lavarello (Coregonus lavaretus) siano da considerare “specie para-autoctone”.
Le regioni, infatti, non possono derogare ai disposti statali in tema ambientale tranne nel caso in cui prevedano limiti più restrittivi ai fini di una maggior tutela.
L’introduzione in un habitat di specie animali non indigene - fra l’altro ai fini di pesca sportiva e professionale - non corrisponde affatto a una tutela maggiore dell’ecosistema. Al contrario, può provocare danni. E’ di nuovo la Corte Costituzionale che si pronuncia in tema di competenze ambientali di Stato e regioni: con sentenza di questo mese la Corte dà ragione allo Stato e torto alla Regione Veneto. La vicenda ha inizio quando la Regione qualifica le quattro specie ittiche come specie para-autoctone e le equipara a quelle autoctone. E quindi autorizza i piani provinciali a prevederne l’immissione, ai fini di pesca sportiva e professionale e con le necessarie cautele, nelle acque di competenza regionale. Ma l’equiparazione delle specie ittiche notoriamente alloctone della carpa, del pesce gatto, della trota iridea e del lavarello a quelle autoctone, non rientra nelle competenze regionali.
Fra l’altro la direttiva europea relativa alla conservazione di habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche impegna proprio gli Stati membri a regolamentare ed eventualmente vietare le introduzioni di specie alloctone che possano arrecare pregiudizio alla conservazione degli habitat o delle specie autoctone. Dunque la disciplina dell’introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nell’esclusiva competenza statale “trattandosi di regole di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e non solo di discipline d’uso della risorsa ambientale-faunistica.”
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